Il reato di stalking attraverso i social network
Stalking sui social network: un'analisi giuridica
Istituto Bunker Investigazioni conduce un’analisi giuridica e investigativa sull'associazione di stalking e social network, evidenziando il ruolo chiave delle piattaforme nella configurazione e verifica del reato secondo le sentenze della Corte di Cassazione.
Lo stalking attraverso i social network
Stalking e social network: analisi giuridica e ruolo investigativo
Lo stalking si basa sull'azione del soggetto che genera nella vittima ansia e timore per la propria sicurezza. Secondo la sentenza n. 35778 del 30 agosto 2016 della Corte di Cassazione, questo comporta opzioni alternative, ciascuna idonea a configurarlo come reato; quindi, non è essenziale un cambiamento nelle abitudini della vittima, ma è sufficiente che il comportamento incriminato susciti preoccupazione per la sua incolumità.
Per configurare il reato di stalking sono necessarie diverse forme di molestie manifestate attraverso singoli messaggi pubblicati sui social network, soprattutto su Facebook, come indicato dalla sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016. Queste piattaforme assumono così un ruolo chiave nell'esecuzione di atti criminali. In concreto, un'agenzia investigativa può verificare tutte le condotte rientranti nella definizione di stalking, fornendo prove complete che avranno rilevanza giuridica e processuale solida e fondata.
Alcuni passaggi della sentenza:
“Il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, SMS e messaggi di posta elettronica anche attraverso i social network (come Facebook) nonché la divulgazione, attraverso gli stessi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima, procurandole uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni subite” (Cass. sent. n. 21407 del 23 maggio 2016)
“Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis del c.p.), cosiddetto “stalking”, è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.” (Cass. sent. n. 35778 del 30 agosto 2016)

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